INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Scadenza domanda 30 Aprile 2025

L’IDIS, indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, sostituisce dal 1 gennaio 2024 la precedente indennità detta ALAS ed è uno strumento strutturale di sostegno al reddito del settore e indennizza i periodi di non lavoro riferiti al periodo precedente a quello della presentazione della domanda.

La domanda per l’Indennità va inoltrata direttamente all’INPS e viene erogata  in un’unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell’anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati ( per un massimo di 312 giornate annue complessive) e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati, sono considerati solo ai fini del raggiungimento del requisito contributivo ma non ai fini della durata dell’Indennità. Sono, dunque, considerati utili solo ai fini del raggiungimento del requisito contributivo delle 51 giornate.

Requisiti per accedere al trattamento economico IDIS:

  • Essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o stranieri con permesso di soggiorno valido e risiedere in Italia da almeno un anno
  • Avere un reddito complessivo non superiore ai 30.000 euro nell’anno precedente alla presentazione della domanda
  • Avere reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
  • Aver maturato almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo nell’anno precedente;
  • Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
  • Non possono accedere alla misura i lavoratori titolari di contratti a tempo indeterminato, salvo che si tratti di contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;

Dal 2025 sono abrogate le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità di discontinuità ma sarà possibile utilizzare per l’IDIS anche le giornate che hanno dato diritto a NASPI o altre indennità disoccupazione come DIS-COLL, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola.

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