ISTANZA DI RATEAZIONE DEL CANONE RAI PER PENSIONATI

Da anni ormai è possibile dilazionare il pagamento del canone RAI in 11 mensilità senza interessi. 

Tale facoltà è riservata a:

1) titolari di prestazione pensionistica o assistenziale dell’INPS, intestatari dell’abbonamento RAI, con un reddito di pensione, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore a 18.000 euro.

Come funziona?

Il canone deve essere pagato una sola volta a prescindere dal numero di apparecchi televisivi presenti all’interno della propria abitazione.
Le trattenute di pagamento avvengono direttamente sulla pensione a partire dal gennaio successivo alla presentazione della domanda.
Tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 152 e seguenti, legge 28 dicembre 2015, n. 208, il canone deve essere pagato mediante addebito in fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, la facoltà di rateizzare mediante trattenute su pensione è alternativa  all’addebito del canone sulla fattura di fornitura di energia elettrica.

Domanda

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello del pagamento del canone RAI.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

1) Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

2) Enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

3) Autonomamente, accedendo con le proprie credenziali dispositive attraverso l’apposito applicativo presente all’interno della sezione “domande”.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
All’interno di apposite tabelle, accessibili all’interno dell’area INPS dedicata al servizio, sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
Le suddette tabelle, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indicano anche il relativo responsabile.

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