La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO) , ai collaboratori a progetto (co.co.pro), iscritti alla gestione separata dell’Inps, non pensionati e privi di partita Iva che hanno perso involontariamente il lavoro. Anche gli assegnisti e dottorandi di ricerca con le stesse caratteristiche possono farne richiesta.
Per poter accedere a questo istituto bisogna:
- Essere disoccupati al momento della presentazione della domanda
- Avere almeno un mese di contribuzione a partire dal 1 gennaio dell’anno precedente la data della fine del rapporto di lavoro
- Avere almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione versati dal 1 gennaio dell’anno precedente la data della cessazione del lavoro e comunque per una durata massima di 12 mesi. L’erogazione decorre dall’ottavo giorno (se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno) successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegni di ricerca/dottorato con borsa di studio. Decorre, invece, dal giorno successivo alla presentazione della domanda se questa è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione. Se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera, l’indennizzo verrà corrisposto a partire dall’ottavo giorno successivo alla fine del suddetto periodo oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda se questa viene presentata alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera.
Ai fini della contribuzione non sono calcolati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’ erogazione della prestazione. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile di retribuzione della DIS-COLL per l’anno in corso.
L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito mensile e se questo reddito è inferiore ad un determinato importo, ci sarà una maggiorazione dell’indennità stessa che, comunque, non potrà superare una misura massima (valore limite) stabilito di anno in anno in base agli indici ISTAT.
Dal primo giorno del sesto mese di percezione la prestazione è ridotta progressivamente del 3% al mese e, se nel frattempo si avvia un’attività autonoma o un’impresa individuale che produce un reddito corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti,
l’ indennità viene ridotta dell’80%.
L’erogazione della DIS-COLL è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione del lavoratore nonché alla partecipazione alle iniziative di politiche attive per il lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai servizi competenti.
Di seguito elenchiamo tutti i casi in cui l’indennità da DIS-COLL decade e il beneficiario non ne ha più diritto:
- Perdita dello stato di disoccupazione
- Inizio di un’attività di lavoro autonomo, impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni
- Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni
- Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità
- Titolarità di trattamenti pensionistici diretti
- Partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti
- Rifiuto di una proposta di lavoro congrua