La Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro e spetta a partire dall’ottavo giorno di disoccupazione successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda se viene presentata dopo l’ottavo giorno.
E’ un’indennità che spetta a tutti i lavoratori subordinati compresi gli apprendisti, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, soci lavoratori delle cooperative se hanno un rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative , personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e , dal 1 gennaio 2022, agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato.
Contrariamente l’assegno non spetta agli operai agricoli a tempo determinato, ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale e ai lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità.
La domanda per usufruire della Naspi va inoltrata direttamente all’INPS per via telematica ed è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni di lavoro. L’importo erogato corrisponderà al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni e si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato per legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito. I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.
Il diritto alla Naspi decade se il lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato, se inizia un’attività lavorativa autonoma o se raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o di invalidità (in questo caso dovrà scegliere per quale optare).
NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025:
La legge di Bilancio 2025 ha modificato alcuni requisiti per accedere alla NASPI e dal 1 gennaio 2025 sono state introdotte nuove regole con lo scopo di arginare alcuni abusi e rendere più difficile l’accesso all’indennità di disoccupazione.
Le variazioni riguardano soprattutto i casi di dimissioni volontarie e il calcolo dei contributi.
Con le nuove regole il lavoratore non avrà diritto all’indennità di disoccupazione se lo stato di disoccupazione non è involontario ovvero se il lavoratore ha dato le dimissioni o il rapporto di lavoro è stato risolto consensualmente. Rimane, invece, confermato nel caso di dimissioni per giusta causa o di licenziamento disciplinare. Nel caso il lavoratore si sia dimesso volontariamente e che poi è stato assunto nei 12 mesi successivi da un altro datore di lavoro e licenziato nuovamente, NON ha diritto alla NASPI se non ha accumulato almeno 13 settimane di contribuzione ovvero 3 mesi nel nuovo impiego.
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2025 , per accedere alla NASPI oltre ad essere in stato di disoccupazione e a vantare almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, i lavoratori devono dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione successive all’ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato conclusosi per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale.
Inoltre un’altra stretta è stata data sulla pratica dell’assenza ingiustificata ( lavoratore che non si presenta al lavoro senza comunicare né l’assenza né la motivazione della stessa) pratica utilizzata da molti lavoratori per forzare il datore di lavoro al licenziamento per giusta causa e permettere al lavoratore di accedere alla Naspi. Tale pratica ora non dà più diritto all’indennità in quanto le assenze ingiustificate prolungate e continuative possono essere interpretate come una forma di dimissioni per fatti concludenti o come una condotta colpevole passibile di licenziamento dacché si presume che abbia manifestato la sua volontà di recedere dal contratto o abbia violato i suoi obblighi contrattuali.