L’Assegno di Inclusione è un sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa per le persone e le famiglie economicamente più deboli riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza dal quale si distingue perché prevede anche un percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
E’ stato introdotto con la Legge 3 luglio 2023, n. 85 e ha, poi, subito delle modifiche con la legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) che ha rivisto verso l’alto le soglie dei requisiti economici ampliando così la platea dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Requisiti:
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:
- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
- Essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- Essere titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- Residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.
Requisiti soggettivi
- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del Codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Requisiti economici
Inoltre, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 10.140; nel caso di nuclei familiari con minorenni.
- Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.500 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito.
- Per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni o con disabilità grave/non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è stata elevata da 7.560 euro a 8.190 euro. Questa soglia è aumentata a 10.140 euro se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione. L’affitto deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai fini ISEE.
- Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
- un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore ad euro 30.000; tale importo va calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di 150.000 mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.