Quota 103, forma di pensione anticipata e flessibile in favore di lavoratori dipendenti e autonomi, era inizialmente prevista per l’anno 2023 ma è stata successivamente prorogata sia per l’anno 2024 che per l’anno 2025 con delle modifiche.
Per l’anno 2025 è stata inserita nella Legge di Bilancio e prevede le seguenti disposizioni per chi ha raggiunto il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2024.
I destinatari di Quota 103 sono i lavoratori iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e alle sue forme sostitutive gestite dall’INPS e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’INPS con i seguenti requisiti:
- Età anagrafica non inferiore a 62 entro il 31dicembre 2024
- Contribuzione necessaria 41 anni
L’importo della pensione anticipata sarà di un del valore lordo mensile massimo non superiore al trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Al raggiungimento di tali requisiti si avrà il pagamento dell’intero importo della pensione adeguato nel tempo.
Il trattamento pensionistico, per i dipendenti che al 1 gennaio 2024 hanno maturato i suddetti requisiti, sarà erogato dopo sette mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi e dopo nove mesi per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Non è possibile cumulare la pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000 lordi annui. Questo per il periodo che intercorre tra la data della pensione anticipata e la data della maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Il versamento del TFS/TFR decorre dalla data in cui il dipendente avrebbe maturato il diritto al pagamento del trattamento pensionistico quindi il trattamento di fine rapporto o di fine servizio sarà corrisposto dopo 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia oppure dopo 24 mesi dal raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata ma il periodo di attesa potrebbe ridursi a 12 mesi nel caso in cui, nel corso dei 24 mesi, l’iscritto dovesse raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia.