Dal 1 gennaio 2025 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall’INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica in tale data, la legge di Bilancio 2025 riconosce la possibilità di versamento di una maggiorazione dell’aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine del corrispondente incremento (da calcolare secondo determinati criteri) del montante contributivo individuale, valido ai fni del trattamento pensionistico. Sempre con riferimento al calcolo contributivo, nel 2025, la rivalutazione del montante applicata avverrà con il coefficiente del 1,036622, alla luce della rilevazione ISTAT pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro. Nello specifico, il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2024, è risultato pari a 0,036622 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,036622.
Tale parametro verrà utilizzato per rivalutare il montante acquisito al 31 dicembre 2023 per i lavoratori iscritti alle gestioni della previdenza pubblica obbligatoria (INPS), la cui decorrenza della pensione sarà compresa tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La rivalutazione non opera, infatti, sui contributi versati nell’anno precedente la decorrenza della pensione (quindi nel 2024) né per quello di pensionamento (2025).
Dal 1° gennaio 2025 operano poi i nuovi coefficienti di trasformazione in rendita, applicabili nel biennio 2025-2026, alla luce dell’aggiornamento biennale operato dal Ministero del Lavoro e dell’Economia sulla base delle stime dell’ISTAT sull’andamento demografico del nostro Paese
PEREQUAZIONE
La legge di Bilancio 2025, in tema di perequazione, riporta alla disciplina generale, secondo cui è riconosciuta:
a) 100% della variazione dell’indice del costo della vita per la fascia dell’importo complessivo (lordo) dei trattamenti pensionistici del soggetto, fino a 4 volte il trattamento INPS minimo;
b) 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo e 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.
Inoltre la citata Legge di Bilancio, esclude i soggetti residenti all’estero, limitatamente ai trattamenti pensionistici che sono superiori all’importo del minimo regime previsto dall’INPS. E’ fatta salva l’attribuzione dell’incremento fino all’importo minimo.