FLESSIBILITA’ IN USCITA DAL LAVORO



NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2025 IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE

La legge di Bilancio 2025 prevede una serie di novità con rilevanti effetti sia in materia di previdenza obbligatoria sia in ambito di previdenza complementare.

Alcune di queste novità sono introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e altre sono costituite da adeguamenti periodici dettati dalla disciplina pensionistica generale.

Quali sono le novità principali? Scopriamole insieme!

FLESSIBILITA’ IN USCITA DAL LAVORO

L’applicazione delle forme di pensionamento anticipato Opzione donna e Quota 103, stabilendo che possano usufruirne anche coloro che maturano i requisiti previsti, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 e nel corso del 2025 e dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2025.

INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

Una significativa novità riguarda l’incentivo al posticipo del pensionamento. Fino allo scorso anno valeva solo per coloro che raggiungevano i requisiti per accedere al canale del pensionamento flessibile Quota 103 e si concretizzava nell’accredito della quota contributiva a carico del lavoratore (9,19%), che era, però, soggetta ad imposizione fiscale progressiva.

Con la legge di Bilancio 2025, si amplia la portata della misura, includendo, oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni di età e 41 di contributi al 31/12/2025 anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi previsti per gli uomini e 41 anni e 10 mesi fissati per le donne entro il 31 dicembre 2025.

DIPENDENTI PUBBLICI

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la  legge di Bilancio 2025 prevede che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia. Viene quindi meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. Di conseguenza, viene prevista la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre i 67 anni di età, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate.

PENSIONE CONTRIBUTIVA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato, dal 1° gennaio 2025, per i soggetti  a cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, si prevede la possibilità, al fine del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, di conteggiare anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richiesta

In caso di pensione anticipata a 64 anni c’è la possibilità di flessibilità in uscita.

Servono però più contributi: per i lavoratori che vogliono avvalersi di  tale facoltà ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2030  dal primo giorno di decorrenza della pensione anticipata.

Non sarà inoltre cumulabile, a partire dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con alcune tipologie di redditi, ossia dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di euro 5.000 annui lordi.

Inoltre, per l’accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2030, si modifica il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3) l’importo dell’assegno sociale.

Queste sono alcune novità, nel prossimo articolo approfondiremo quelle riguardanti la Pensione contributiva delle lavoratrici madri, la Maggiorazione contributiva e le Pensioni minime.

 

Condividi :